Il D.L.da te citato fa riferimento a tutti gli impianti, tra l'altro...
Per quanto riguarda gli impianti elettrici:
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica
Per gli impianti elettronici:
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
Per gli impianti termici:
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
Per gli impianti idraulici:
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
Per il Gas:
impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
ecc.
Ora, se andiamo a leggere l'
art. 8 "Obblighi del committente o del proprietario", possiamo leggere:
[1] Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
E fin quì sembra chiaro, quindi per esclusione da quanto detto i lavori di "Manutenzione Ordinaria" non rientrano in questi obblighi... ma... quali sono i lavori definiti di Manutenzione Ordinaria?
Questa definizione la troviamo all'
Art. 2 - Definizioni relative agli impianti:
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore
Pertanto a quanto mi sembra di interpretare da tale normativa, cambiare un interruttore rotto o un lampadario nell'impianto elettrico, un rubinetto o un bidet nell'impianto idraulico e sanitario, o un componente rotto dell'impianto termico non modificando ne la struttura, ne la destinazione d'uso dell'impianto stesso ma anzi contribuendo a mantenerne la funzionalità preesistente vanno considerati lavori di manutenzione ordinaria.
Tutto questo per sottolineare nuovamente che ciò che è esplicitamente scritto nel regolamento del forum è:
NON sono accettati contenuti illegali o che inducano in qualche modo a comportamenti illegali
Quindi per una responsabilità diretta del sottoscritto (non dimentichiamoci che chiunque scriva su questo forum può mantenere, entro certi limiti, l'anonimato, chi invece gestisce il sito no) non si possono dare consigli come "scaricare programmi coperti da copyright con
il mulo" o "installare un impianto elettrico da zero".
Quindi, caro Ulysse, pur apprezzando la volontà di volere uno "spazio libero" dove poter dare consigli su tutto ciò che la gente vuole, ci sono dei limiti imposti dalle leggi (e non è certo questa la sede per decidere se queste leggi siano giuste o meno) che non posso non rispettare.
Certo che ora questo spiacevole equivoco sia chiarito e ben lontano da voler alimentare qualsiasi tipo di polemica lascio uno dei link che ho trovato dove si trova il D.L. citato per intero per chiunque voglia ulteriormente approfondire.
http://www.anaci.piemonte.it/argomenti/ ... llint.html